Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia
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Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.
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Il Consiglio provinciale designa, altresì, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza, o di legittimo
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I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel bienno successivo.
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Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le
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Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
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I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo
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Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la
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Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio
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A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella
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identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione
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I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei
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concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.